Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio
LA GRANDE GUERRA D'ITALIAlitazione, giacché l'articolo 6 della legge 25 gennaio 1888 stabilisce che « in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo, per essere chiamati in servizio. » Ma nella situazione attuale il ministro ha bisogno invece di assicurare agli ufficiali di complemento, indipendentemente dal loro consenso, una più completa istruzione militare sulla quale possa farsi assegnamento in ogni eventualità; ha bisogno sopra tutto di possedere la certezza che essi siano sufficientemente addestrati nel maneggio delle nuove armi, e specialmente delle mitragliatrici e del nuovo materiale di artiglieria.
« Tutto ciò ha indotto il ministo della Guerra, generale Zupelli, a presentare il progetto, la cui opportunità nessuno può disconoscere. E non poteva disconoscerla la Camera, la quale ha discusso assai speditamente l'articolo unico sottoposto alla sua approvazione, e ha concesso senza esitazione al ministro le più ampie facoltà da lui richieste. »
Importantissimo fu il progetto di legge contenente nuove sanzioni penali per il contrabbando, lo spionaggio e la propalazione di notizie militari.
Circa la parte del progetto relativa alla difesa militare del paese, la relazione ricordava che la nostra legislazione aveva contenuto entro confini rigorosi l'ipotesi di una repressione penale diretta alla tutela dei segreti militari; e da un punto di vista puramente astratto tale censo di circospetta astensione appariva pur sempre pienamente plausibile.
u Ma — proseguiva — da un punto di vista concreto, la viva esperienza quotidiana avverte che siffatti criteri praticamente non si conciliano con gli interessi della difesa militare, in quanto questa esige una riservatezza che è ben spesso la condizione essenziale della sua efficacia.
« E sembra invero che i confini della repressione penale rimangano molto al di qua delle giuste esigenze di quegli interessi, quando nella dottrina e nella pratica giudiziaria degli art. 10ó e seguenti del Codice Pe-
— 154 —
| |
Governo Guerra Zupelli Camera Codice Pe-
|