Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio
LA GRANDE GUERRA D'ITALIAtecipano. Ma per definire e colpirle, ad ogni casistica deve poter supplire un alto e vigile senso delle maggiori e più delicate opportunità, fuori da ogni colpevole indulgenza, come da ogni facile ed esagerato rigore.
« Sarà intanto curata con ogni mezzo l'opera del coordinamento fra l'azione della censura nelle diverse principali città, specie nei riguardi di notizie e giudizi sopra singoli avvenimenti, onde, salvo casi specialissimi o giustificazioni di carattere locale evidente, sia evitata, per quanto è praticamente possibile, l'antinomia di pubblicazioni nell'una città permesse e nell'altra soppresse. Ad assolvere il difficile compito gioverà, come pure altra volta ho raccomandato, serbare i migliori rapporti coi pubblicisti e i giornali, non spregiandone, ricercandone anzi, ove occorra, il consiglio, perchè di comune accordo, con il minor danno possibile della libertà e la più sincera tutela dei più gelòsi interessi nazionali, possa il temporaneo istituto della censura rispondere a quelle finalità che gli sono proposte, certo diverse da quelle che presso cessati regimi gli acquistarono una celebrità da nessuno invidiata. »
Questa circolare era, senza dubbio, ricca di ottime intenzioni; ma non valse ad eliminare i lamentati inconvenienti...
Un decreto importantissimo riguardava l'arresto e la punizione dei propalatori di notizie false. Le principali disposizioni erano queste :
(( Chiunque, comunicando con più persone, riunite e anche separate, dà sulla difesa dello Stato o sulle o-perazioni militari notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dagli alti comandi dell'esercito e dell'armata, è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a mille. Se il delitto sia commesso col fine di turbare la pubblica tranquillità o di danneggiare altrimenti i pubblici interessi, la pena è della reclusione da due mesi a due anni e della multa da lire cinquecento a lire tremila.
«Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. I, co-
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Chiunque Stato Governo
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