Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio
I CONDOTTIERI POLITICItanea esibizione da parte dei detentori dei bovini e la relativa fissazione del prezzo su basi di equità; mentre sanciva la requisizione soltanto in mancanza di accettazione del prezzo, col procedimento medesimo in vigore per la requisizione degli equini.
L'acquisto diretto, graduale e moderato, appunto perchè perequato in tutto il Regno e non riflettente soltanto i buoi da lavoro, doveva lasciare evidentemente tranquilli gli agricoltori nei riguardi delle necessità delle lavorazioni del suolo e della produzione agricola in genere, e contribuì infatti, insieme con altri provvedimenti, al ristabilirsi di un mercato normale della carne.
Tutto il mercato dei generi di prima necessità per l'alimentazione e gli altri consumi costituiva, come facilmente s' intende, una delle niù notevoli preoccupazioni : e numerosi furono i iprowedimenti in questo campo.
Un decreto prescriveva per la produzione e la vendita delle farine e per la panificazione nuove norme rigorose, delle quali ecco le più importanti :
« È vietato ai molini produrre dal frumento farine destinate alla panificazione, che siano abburattate con una resa inferiore all'ottanta per cento. È pure vietato togliere elementi normali dalle farine stesse per aggiungerne altri di valore commerciale ed alimentare inferiore.
(( È vietato di tenere, vendere, consegnare la farina di frumento destinata alla panificazione se non in sacchi piombati. Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni : ditta esercente il molino, qualità della farina e limite di abburattamento o la dichiarazione che la farina non fu abburattata. Per tali indicazioni gli esercenti i molini potranno servirsi delle targhette o etichette piombate o comunque saldamente assicurate al sacco. »
Più tardi, un altro decreto ordinava il censimento del grano e del granturco.
« Chiunque detenga — diceva il decreto — grano e granturco a qualsiasi titolo, anche come sequestrata-
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