Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio

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      LA GRANDE GUERRA D'ITALIArio o depositario, deve denunziare la quantità, la qualità e il luogo di deposito dei detti cereali. Tale denunzia è facoltativa per i detentori di una nuantità complessiva di cereali stessi inferiore a quintali cinque.
      (( Nél fare la denuncia di tutto il grano o granturco posseduto, ciascun detentore indicherà altresì quale quantità sia necessaria al consumo della famiglia del detentore stesso e dei suoi coloni od altri dipendenti fino al nuovo raccolto. Tale consumo sarà calcolato in base a tre quintali per ogni persona e per dodici mesi. Ogni singolo detentore indicherà pure la quantità che gli è necessaria per la più vicina semina o per gli usi zootecnici fino al nuovo raccolto. 11 denunciante che e-serciti l'industria di mugnaio indicherà la quantità che gli occorre come fabbisogno per due mesi. Quando i detentori fossero Comuni o altri enti pubblici o istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, sarà da essi indicata la quantità direttamente destinata all'attuazione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini dell'ente o istituzione medesima. »
      In pari tempo un altro decreto disciplinava la requisizione del grano e del granturco ad uso dell'Amministrazione militare. E disponeva :
      « Non sono sottoposte a requisizione le quantità di grano e di granturco : 1° ohe siano necessarie al consumo della famiglia del detentore e dei suoi coloni ed altri dipendenti fino ali nuovo raccolto : tale consumo sarà determinato in base a tre quintali per ogni persona, e per dodici mesi; 2° che si trovino nei depositi dei mugnai nel limite del fabbisogno dell'esercizio per due mesi; 3° che appartengano ai Comuni o ad altri enti pubblici od istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, in quanto siano direttamente destinate all'attuazione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini degli enti e delle istituzioni stesse; 4° che siano necessarie ai singoli detentori per la più vicina semina primaverile od autunnale, e per usi zootecnici fino al nuovo raccolto.
      « Quando si debba procedere alla requisizione, essa è disposta dàlie autorità militari, ed è eseguita presso_ 92 —


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Storia della Grande Guerra d'Italia
Volume 17. I condottieri politici
di Isidoro Reggio
Istituto Editoriale Italiano
pagine 140

   

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