Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio
I CONDOTTIERI POLITICIi detentori di grano e granturco a qualsiasi titolo, dalle Commissioni provinciali per ila requisizione dei cereali costituite e nominate dai Comandi di corpo d'armata, giusta le norme che saranno emanate dal ministro della Guerra, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio.
« Le Commissioni stesse determinano il prezzo di ogni partita in ragione della qualità dei cereali, entro il limite massimo stabilito dal ministro della Guerra, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6 reso pubblico mediante notificazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
« Il prezzo sarà pagato prontamente dalle casse militari, al netto di qualsiasi tassa.
« Le Commissioni potranno richiedere che il grano requisito non sia immediatamente consegnato', e rimanga invece presso il detentore, il quale si intende così costituito come depositario per conto dell'Amministrazione militare. In tal caso sarà prontamente corrisposta u-na quota di prezzo non inferiore alla metà. Il resto sarà pagato alla consegna definitiva, ma non oltre due mesi dall'avvenuta requisizione. »
Per fronteggiare gli alti prezzi dei carboni, furono emanati due decreti.
Il primo, diretto a limitare la pubblica illuminazione, conteneva queste norme :
« Nei Comuni dove l'illuminazione pubblica è attivata o con gas (escluso soltanto l'acetilene) o con combustibili liquidi o con energia elettrica prodotta mediante motori termici, ovvero promiscuamente con i sopradetti sistemi. F illuminazione dovrà ridursi alla metà dell'attuale fino a che avrà vigore il presente decreto.
« Quando l'illuminazione pubblica sia in parte attivata come sopra e nella rimanente parte mediante e-nergia idroelettrica, la riduzione deve effettuarsi diminuendo o anche sopprimendo per intero il servizio di illuminazione attivata con i sistemi di cui al precedente comma. »
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