Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio
I CONDOTTIERI POLITICI
« Risolvendo nel modo migliore una controversia dibattutasi nel campo giuridico durante questa guerra europea, circa la formula di intitolazione delle sentenze, l'ordinanza, inspirandosi al concetto fondamentale che nel periodo della occupazione militare ogni potere éma- % na dal Comando Supremo, determina appunto che le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudizi distrettuali siano emanati « in forza di poteri conferiti dal Comando Supremo del R. Esercito italiano ».
« Finche non sia consentita dalle circostanze la riattivazione dei tribunali provinciali o circolari, i ricorsi contro le sentenze ed i provvedimenti dei giudizii (ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge) vanno diretti al Comando Supremo.
« Per la giustizia penale, riconosciuta la precedenza della giurisdizione dei tribunali militari a norma del codice penale per l'esercito, 'la competenza dei giudizi distrettuali è temporaneamente estesa a tutti i reati la cui cognizione spetterebbe ai tribunali provinciali o circolari. Le autorità amministrative (commissari civili per i capitanati distrettuali e sindaci per i comuni), continueranno a rimanere investite della cognizione delle trasgressioni a norma delle leggi e dei regolamenti in vi-gore.
« Di particolare importanza si presenta la giustizia onoraria che è affidata illimitatamente ai giudizii distrettuali. Si apre così ai giudici un campo di attività benefica per le popolazioni che, private dei capi famiglia dalla guerra e dai rigori austriaci, hanno bisogno dell'opera e del consiglio dei giudici, specialmente per le tutele, le curatele e le successioni.
« Di non minore utilità sono le norme sui provvedimenti conservativi attribuiti ai giudici, anche al difuori della competenza onoraria, ed anche senza domanda di interessati che possono essere assenti, per la difesa di diritti o di interessi lesi od esposti a pericolo.
« Le condizioni presenti dei territori occupati hanno imposto di rendere generali per tutta la giustizia civile contenziosa quei provvedimenti che la legislazione
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