Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio

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      LA GRANDE GUERRA D'ITALIAprile, contenente il divieto dei pagamenti e che al reclamo del governo tedesco il governo italiano rispose che non si riteneva più vincolato dall'accordo stesso.
      « Queste affermazioni mancano di base : in primo luogo il nostro decreto del 30 aprile non contiene divieto di pagamenti, tanto è vero che nella stessa recente circolare dell'Unione delle Banche e dei Banchieri di Berlino si riconosce che in Italia non esiste una tale disposizione, sino a che l'Italia non abbia emanato un tale provvedimento.
      « Il decreto 30 aprile si limitava a proibire — così come ha recentemente fatto anche la Spagna — l'invio nel regno di titoli e valori, salvo l'adempimento di determinate condizioni. Si tratta quindi di disposizioni interessanti il regime dei cambi, cioè di materia di ordine tutto diverso.
      « In secondo luogo la denunci^ dell'accordo del 21 maggio 1915 non ebbe affatto luogo, in seguito al reclamo del governo imperiale per il suddetto decreto del 30 aprile. Essa, come è detto sopra, ebbe luogo in seguito agli ingiusti e vessatori trattamenti inflitti agli italiani rimasti in Germania e nei territori occupati, e ciò dopo una lunga corrispondenza pel tramite del governo svizzero e dopo ripetuti nostri reclami che rimasero vani e che non ottennero che risposte evasive e dilatorie.
      « La conclusione del comunicato Wolff conferma l'intenzione di cavillare sulle parole e sulla apparenza dei fatti, e non si tratta per il governo germanico di impedire ulteriormente contromisure, nè si tratta di fatti privati.
      « La verità è che secondo risulta esplicitamente dalle parole sopra riportate della citata circolare, le recenti disposizioni a danno degli italiani e dei loro interessi furono senz'altro promosse dal governo imperiale.
      « E dopo una tale serie di argomentazioni che non reggono al più superficiale esame che sia fondato nella realtà, il comunicato Wolff termina con la seguente singolare considerazione che si riferisce evidentemente ai divieti di von Bissing nel Belgio : « dopo caduto l'accordo non si può neppure obbiettare alcunché, se per ragioni militari è stato vietato contemporaneamente agli ì-
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Storia della Grande Guerra d'Italia
Volume 20. Il ministero nazionale
di Isidoro Reggio
Istituto Editoriale Italiano
pagine 147

   

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