Storia della Grande Guerra d'Italia di Isidoro Reggio
IL MINISTERO NAZIONAI L
« Per quanto concerne l'accusa mossa al Regio Governo nella seconda parte del comunicato, circa la scelta imposta ai proprietari delle merci non requisite, fra una vendita forzosa all'incanto e una vendita a prezzi irrisoni, basti accennare al fatto che le requisizioni dellc_ navi germaniche e dei loro carichi cominciarono nell ottobre 1915, mentre il termine utile stabilito per il rilascio delle merci non requisite, rimaste a bordo o sbarcate da quei piroscafi, venne a scadere il 7 gennaio 1916. I proprietari ebbero perciò, normalmente, poco meno di sette mesi per procedere al ritiro delle loro merci; ma questo termine, nonostante l'inconveniente del prolungato ingombro delle calate e dei magazzini nei porti nei quali aveva luogo lo scarico — ingombro che ostacolava non lievemente le ordinarie operazioni di commercio — fu in vari casi prolungato, perfino di tre mesi, lasciando così ai proprietari ancora più ampio margine per provvedere nel modo più conveniente ai loro interessi. Da siffatte facilitazioni furono escluse soltanto alcune merci le quali — o perchè deperibili, o perchè di natura povera e quindi gravate di spese non facilmente rimborsabili — vennero, a cura delle regie Autorità, poste in vendita all'asta pubblica.
« Giova altresì notare come il R. Governo, premuroso di conciliare il suo interesse legittimo di procedere allo scarico dei piroscafi e allo sgombro delle calate con gli interessi particolari altrui, non mancò lo scorso giugno, accogliendo un desiderio espresso dalla rappresentanza estera protettrice degli interessi germanici in Italia, di autorizzare, sotto determinate condizioni, i proprietari delle merci non ritirate entro i termini prescritti ad immettere le medesime in magazzini privati, ed infine non è molto il R. Governo, aderendo ad una nuova proposta fattagli a nome del Governo germanico dalla stessa rappresentanza diplomatica, ha consentito che l'alienazione delle merci sbarcate dai piroscafi requisiti, non richieste entro i termini prefissi e -non immesse in depositi privati, avvenisse a mezzo d'un «curatore» designato dall'autorità giudiziaria. Questi fatti, che non ammettono smentite, provano la
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