38. Di altra ribellione commessa nel 26 giugno 1864 in agro di Genzano| con omicidi| che furono mezzo o conseguenza immediata della ribellione medesima.
39. Di aver formato delle bande armate| nelle quali esercitò una funzione o un comando| ad oggetto di portare il saccheggio nel Comune di Barile.
40. Di attentato ad oggetto di portare la devastazione| la strage| ed il saccheggio| per avere col fatto portata la devastazione| la strage ed il saccheggio nei Comuni di S. Chirico Nuovo| Vaglio| Trivigno e Bella.
Letto lo stesso verdetto| col quale l'altro accusato Michele Nardozza è stato dichiarato colpevole di associazione di malfattori.
Poiché la grassazione per depredazione| accompagnata da omicidio in persona di Salvatore Mongelli| gli omicidi premeditati in persona dei tre Nodola| e delle D'Alessio e Suozzo| e gli omicidi commessi come mezzo o conseguenza immediata del reato di ribellione nei territori di Calitri e Genzano| di cui è stato dichiarato colpevole Carmine Crocco Donatelli| sono punibili con pena capitale| nella quale rimangono assorbite tutte le altre pene| alle quali potrebbe essere condannato per gli altri reati| di cui è stato dichiarato colpevole.
Poiché il reato di associazione a malfattori di cui è stato dichiarato colpevole Michele Nardozza| è punibile colla reclusione o col carcere. Poiché lo stesso Nardozza nell'epoca del commesso reato era maggiore degli anni diciotto e minore de' ventuno.
Visti| letti ed applicati gli articoli 596| 597| 531| 527| 528| 533 nr. 4| 426| 430| 97| 98| 110| 56| 23 codice penale e 5683 5869 codice di procedura penale
La Corte
Condanna Carmine Crocco Donatelli alla pena di morte. Dichiara Michele Nardozza sufficientemente punito col carcere sofferto
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