Storia arcana ed aneddotica d'Italia di Fabio Mutinelli
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talmente che le Terre, o loro Consoli, Reggenti, o Deputati, o alni che haveranno colpa in non haver per di qua al detto giorno eseguito ciò ehe gli tocca, come sopra, sia, et ai intendano incorsi nella pena di scuti cento d' oro, e maggiore si pecuniaria, come corporale all' arbitrio d' essi Signori, et si procederà con ogni vigore alla eonsecutio-ne della suddetta pena.
Quarto. Espressamente comandano, che niun Bollettario ardisca di tar bolletta a persona forastiera, se non servala la forma contenuta nel primo capitolo della presente grida, dichiarando per forastieri tutti quelli che non sono di questo Stato, et anco quelli che non habitano nel loco dove si fa la bolletta o in altro a quello raccomandato, o unito, o che non vi si siano fermati almeno per giorni ventidue continui, come sopra si dice nel suddetto primo capitolo, et molto meno, ehe niuna persona, sia chi si voglia, habbia ardire di falsificare bollette, nò di aggiongere sopra bollette alcuna persona, nè altro, nè di presentar bolletta che non sia firmata dal vero Bollettario di quel luogo da dove originalmente si partirà. Et tutto ciò sotto pena in ciascun caso, et per ciascuna volta, et per ogn contrafaciente di scudi ducente, et maggiore ancor corporale sino alla morte, e contìscatione de' beni inclusivamente in arbitrio dei detti Signori.
Quinto. Comandano li mederai Signori a tutte le Terre, Borghi, Comuni e luoghi di questo Slato da cinquanta fuochi in mi, che deb balio nel termine di giorni tre dopo la pubblicatone della presente baver fatte per le più voci eletione iti ciascuno d' essi luoghi, debitamente riferendo, (li tre persone, o almeno di due delle più nobili, et idonee, et che sogliono risedere in detti luoghi, per Deputati della Sanità di essi luoghi, con suoi terrìtorii, le quali abbiano cura della conservatone della pubiica salute dei detti luoghi, et di guardarli dai pericoli dì contagione, et di far osservare le gride, et ordine di questo Tribunale, et di far ogni altro ordine, e provisione che stimeranno necessaria, et d'imporre pene pecuniarie, e corporali arbitrarie a questo Tribunale, al quale poi deveranno dar parte di quanto occorrerà di consideratone, che di poter fare ciò per la presente se gli concede bastante autorità, et nel termine di giorni otto appresso haver fatte metter i rastelli a quelle parti, per le quali s haverà da entrare in Tol. IV G
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