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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 16 —•
   i Aspirante ufficiale (di complemento). 'S1._ \ Sottotenente - Sottotenente maestro di-'h M ! rettore di banda — Sottotenente mae-«S ) -3 / stro di scherma. £ f ~ y Tenente. Capitano.
   'g ( Maggiore.
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   S. Colonnello.
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   Generale di brigata - Generale di brigata ispettore di zona dei carabinieri reali -Maggior generale di artiglieria, genio, medico, commissario. Generale di divisione - Generale di divisione dei carabinieri reali - Tenente generale di artiglieria, genio, medico, commissario. Generale di corpo d'armata - Generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.
   Generale d'armata (1).
   i Maresciallo d'Italia (2).
   16. Al Ministro della guerra è dovuta obbedienza da tutti i militari appartenenti all'Esercito.
   17. L'appuntato, in servizio, ha comando sugli altri soldati, anche più anziani. Fuori servizio, nelle azioni collettive, la responsabilità cade su di esso.
   18. Il militare che occupa impieghi speciali ha, per quanto riguarda l'autorità e la subordinazione, gli stessi diritti e doveri che gli appartengono per il grado effettivo del quale è rivestito.
   19. Il militare in servizio deve obbedienza, come a superiore, al suo eguale in grado, se a questo, per ragioni di anzianità, spetta il comando. Uguale obbedienza deve al militare meno anziano, od anche
   (1) Il grado di generale d'armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito. Gli attuali generali d'armata conserveranno il grado del quale sono rivestiti (articoli 18 e 22 del Regio decreto-legge del 6 febbraio 1927, n. 69. Circolare n. 90 del Giornale militare, 1927).
   (2) Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra. (Art. 2, legge 11 marzo 1926, n. 396).