Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (66/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (66/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   — 66 —•
   responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblicazione recare alla disciplina militare.
   512. Alla pubblicazione può apporre, o no, il proprio nome; non è però tollerato mai il sottoscriversi con la sola indicazione del proprio grado o qualità (un ufficiale, un sottufficiale, un militare); perchè ciò viene ad addossare, sia pure soltanto in linea di possibilità astratta, a tutti i singoli componenti di un ceto di persone una responsabilità cbe deve èssere esclusivamente individuale e definita.
   513. L'ufficiale non può pubblicare dati e notizie di carattere riservato, o tratti da documenti riservati.
   514. L'ufficiale, sempre quando intenda pubblicare qualche suo scritto ove si tratti direttamente, od anche indirettamente, di cose concernenti la difesa dello Stato, od in generale dei nostri mezzi offensivi e difensivi, deve prima comunicarlo, per via gerarchica, al Ministero per il suo consenso.
   Per ogni altro argomento, l'ufficiale, prima di pubblicare uno scritto deve riflettere alla responsabilità che si assume, e deve 'quindi contenere i propri giudizi in un riserbo tanto più prudente quanto maggiori sono l'importanza e la delicatezza della materia trattata; e qualora potesse' nascere il benché minimo dubbio circa la convenienza, o meno, di rendere di pubblica ragione lo scritto, deve rivolgersi gerarchicamente al Ministero per le decisioni al riguardo.
   Citazione innanzi ai tribunali ed altri atti giudiziari - Arresto di un militare.
   515. In massima, tanto in materia penale, quanto in materia civile, nessuna citazione, nè altro qualsiasi atto giudiziario, che rifletta un militare in servizio effettivo e possa implicare il suo allontanamento dal proprio corpo può essere notificato ed eseguito, se della notificazione e della futura esecuzione non siasi prima dato avviso al comandante del corpo o distaccamento cui il militare appartiene.
   516. Tranne il caso di flagrante reato, un militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non può essere arrestato che per ordine del proprio comandante di corpo o di distaccamento.