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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   517. Quando però la competente autorità giudiziaria avesse omesso di dare il prescritto avviso, il comandante del corpo o del distaccamento non può opporsi a ctie la giustizia abbia corso, nè all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dalla autorità competente, ma deve riferirne al comandante del corpo d'armata per i chiarimenti da chiedere all'autorità giudiziaria.
   Ove il militare, citato a comparire personalmente, ne sia impedito o per malattia o per altro legittimo motivo, il comandante del corpo no informa l'autorità giudiziaria dalla quale ha ricevuto la citazione, riferendone anche, se necessario, al comandante del corpo d'armata.
   Militare ammalato.
   518. Il sottufficiale, caporale o soldato, che sia por malattia impedito di adempiere il suo dovere, è obbligato a prontamente dichiararlo al proprio superiore immediato, nulla celando per malintesa avversione all'ospedale.
   519. Allorquando un militare infermo richiede i conforti della propria religione, i ministri di essa devono essere chiamati ad assisterlo.
   520* L'ufficiale che si ammali, informa subito per iscritto, se non ha l'opportunità di farlo a voce, l'ufficio di maggiorità di corpo, ed inoltre, se subalterno, il comandante della compagnia, al quale spetta poi di dichiararlo ammalato sul rapporto situazione della compagnia.
   L'ufficiale superiore ne avverte direttamente il comandante del corpo.
   522. L'ufficiale, che si dichiara ammalato, non può uscire di casa durante le 24 ore.
   523. Dopo qualunque indisposizione o malattia, l'ufficiale fa nota la propria guarigione alle medesimo autorità cui ha notificato la malattia.
   Quando la indisposizione abbia durato più di tre giorni, l'ufficiale si presenta al comandante del corpo all'ora del rapporto del giorno successivo a quello della guarigione.