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PAETE III. PUNIZIONI DISCIPLINARI
Capo i.
NORME GENERALI Carattere delle punizioni disciplinari.
552. Le punizioni disciplinari hanno, sopratutto, valore morale.
La limitazione di libertà personale, connessa ad alcune di esse, va intesa come sanzione da applicarsi nei soli casi di recidività o di mancanze particolarmente gravi.
553. Le punizioni vanno scrupolosamente vagliate, tenendo presente che - specie per gli ufficiali -il loro valore è in ragione del grado rivestito dalla persona alla quale esse vengono applicate.
Facoltà di punire e norme relative.
554. Ogni superiore ha il dovere ed il diritto di ,punire l'inferiore che manchi.
Come, quando, in quale misura valersi di tale facoltà, è virtù di comandante.
Dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice ed incitatrice, intesa a ridestare, in chi manca, il senti-1 mento del dovere.
555. Sono represse, a norma delle seguenti disposizioni:
le infrazioni ai regolamenti militari ed agli ordini superiori;
le negligenze nell'adempimento del proprio dovere;''.........~.........
lo irregolarità nella vita pubblica, specie se rivestano particolare gravità o se incidano sul decoro del grado e della divisa (giuochi di azzardo, debiti, stravizi, mal costume, ecc.).