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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   556. I mezzi coercitivi - nel clima di elevazione spirituale creato dalla Vittoria e dal nuovo Regime -vanno usati con senso di opportunità, tatto, ponderatezza e giusta misura.
   Occorre, sopratutto, tenere conto dei precedenti e della sensibilità di cM ha mancato.
   557. È deplorevole usare espressioni ingiuriose od anche risentite verso chi manca.
   Una punizione inflitta ingiustamente, come qualsiasi atto inurbano o scorretto verso un subordinato, si risolve in grave danno per la disciplina militare.
   Il superiore, con azione ferma e risoluta, e sopratutto con l'esempio, deve prevenire le mancanze dei propri dipendenti, mai provocarle.
   558. Il superiore, prima d'infliggere una punizione!''
   deve indagare se ehi ha mancato ne aveva o pur no la intenzione;
   deve ricorrere ai mezzi morali di cui dispone, per evitare per quanto possibile, la prima punizione. Questa, se inflitta prematuramente, cioè quando il militare non è ancora, compreso dei suoi doveri, provoca scoraggiamento ed errata concezione del valore e dello spirito della disciplina militare.
   559. Il superiore, cui compete di fissare la specie e la durata della punizione, dopo di averne approfondito cause ed efletti:
   deve tener conto del passato e della condizioni di grado e di anzianità del punito;
   deve colpire, sopratutto, le mancanze di carattere spiccatamente militare, nonché qùellé che intaccano, sia pure lievemente, quel senso di correttezza che deve essere caratteristica del militare in genere, dell'ufficiale in ispecie;
   deve infliggere al più elevato in grado od al più anziano, tra i militari implicati nella stessa mancanza, il trattamento più severo.
   560. È lasciata facoltà al comandante di corpo di condonare tutta o parte della punizione materiale, se, ad efletto morale raggiunto, si dimostri opportuno non insistere in essa.
   561. La punizione è efficace se pronta, immediata.
   Pertanto, indagini ed inchieste disciplinari vanno
   espletate con ponderazione ed in profondità, ma con la massima sollecitudine.