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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 75 —•
   il comando del battaglione, se trattisi di uu militare (li altra compagnia del proprio battaglione;
   il comando del reggimento, se trattisi di un militare di altro battaglione del proprio corpo;
   il comando del presidio, se trattisi di un militare di altro corpo. In questo caso, la specie e la durata della punizione saranno fissate e comunicate dallo stesso comando di presidio.
   Punizione di militare
   appartenente ad altra forza armata dello Stato.
   567. Il superiore può richiamare qualunque inferiore delle altre forze armate dello Stato.
   Se chi rileva la mancanza riveste il grado di uffi-s ciale o sottufficiale, e se la gravità della mancanza stessa lo esiga, il richiamo può essere accompagnato 'j'ulairingiunzione, al trasgressore, di costituirsi subito ai propri superiori diretti.
   In tal caso chi prende il provvedimento dove riméttere, tramite gerarchico, un .dettagliato rapporto al comando del presidio Regio esercito.
   Il comando del presidio, accertate le circostanze t di fatto, annota il rapporto e lo rimette - tramite ' gerarchico - alla competente autorità territoriale , della forza, armata cui appartiene chi ha mancato (comando del dipartimento marittimo, comando ì della zona aerea territoriale, comando di zona della Regia guardia di finanza, comando del raggruppa-: mento M. V. S. N.): questa fisserà la punizione.
   Nei servizi armati cumulativi il superiore può 5 stabilire senz'altro la specie della punizione da infiig-ìgere all'inferiore, a qualsiasi forza armata questo appartenga. La durata di detta punizione viene fissata come nel caso precedente.
   Analoga procedura seguiranno gli appartenenti allo altre forze armate dello Stato, nei confronti dei militari del Regio esercito. In questo caso il rapporto deve essere inoltrato al competente comando (li corpo d'armata.
   Punizioni inflitte da ufficiale generale.
   568. L'ufficiale generalo che punisce un inferiore j - a qualsiasi forza armata, arma o corpo questo ap-