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L'autorità che infliggo il rimprovero solenne ne compila la motivazione, che viene comunicata al punito - a cura del comandante del presidio (se almeno colonnello) o di altro colonnello o generale . a ciò designato - in presenza del proprio comandante di corpo o distaccamento.
578. Il rimprovero solenne all'ufficiale in congedo è inflitto dàr Ministrò della guerra, per propria determinazione o su proposta del comando di corpo d'armata nel cui territorio risiede l'ufficiale.
La motivazione viene comunicata personalmente all'interessato.
Fortezza.
579. La fortezza ò punizione da infliggere solo per mancanze molto gravi e quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.
È applicabile a tutti gii ufficiali:
ai colonnelli, solo in casi eccezionali, che preludano al Toro allontanamento dal servizio permanente effettivo;
agli ufficiali generali, solo durante il periodo istruttorio, in attesa di giudizio penale.
È inflitta:
dai comandanti di corpo d'armata, agli ufficiali della propria giurisdizione;
dai generali di corpo d'armata, agli ufficiali da loro direttamente dipendenti;
dai comandanti dei RR. corpi di truppe.coloniali agli ufficiali di dotti corpi.
La sua durata è fissata dall'autorità che la infligge.
In tutti gli altri casi, spetta al Ministero ordinare la fortezza e fissarne la durata.
580. L'ufficiale cui è inflitta la fortezza si reca, sulla sua parola d'onore, nella località che gli viene indicata, quivi si presenta al comandante del presidio, dal quale riceverà ordini e comunicazioni superiori che dovrà scrupolosamente osservare.
581. Salvo che non ne sia stato espressamente dispensato, l'ufficiale che ha scontato una punizione di arresti o di fortezza, deve presentarsi, per visita di dovere, al superiore, che lo ha punito.