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Sospensione dall'impiego o dal guado - Dispensa
dal servizio permanente - rimozione dal grado.
582. La sospensione dall'impiego o dal grado, la dispensa dal servizio permanente e la rimozione dal grado sono regolate dalla legge sullo stato degli ufficiali.
Capo III.
PUNIZIONI DEL SOTTUFFICIALE Specie delle punizioni e loro durata.
583. Lo punizioni ai sottufficiali debbono essere inflitte seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti nei riguardi degli ufficiali.
584. Le punizioni disciplinari per i marescialli sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° gli arresti da 1 a 15 giorni;
4° il rimprovero solenne;
5° la dispensa dal servizio;
6° la retrocessione dal grado.
585. Le punizioni per i sergenti maggiori ed i sergenti sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
4° la sala di punizione, da 1 a 15 giorni (1);
5° il rimprovero solenne;
0° la dispensa dal servizio;
7°. la retrocessione dal grado;
8° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado limitatamente ai sergenti ed ai sergenti maggiori non ammessi a carriera continuativa.
Richiamo e rimprovero.
586. Possono essere inflitti al sottufficiale da qualunque superiore.
(1) Il nome del sottufficialo consegnato od alla sala deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.