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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 79 —•
   Sospensione dall'impiego o dal guado - Dispensa
   dal servizio permanente - rimozione dal grado.
   582. La sospensione dall'impiego o dal grado, la dispensa dal servizio permanente e la rimozione dal grado sono regolate dalla legge sullo stato degli ufficiali.
   Capo III.
   PUNIZIONI DEL SOTTUFFICIALE Specie delle punizioni e loro durata.
   583. Lo punizioni ai sottufficiali debbono essere inflitte seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti nei riguardi degli ufficiali.
   584. Le punizioni disciplinari per i marescialli sono:
   1° il richiamo;
   2° il rimprovero;
   3° gli arresti da 1 a 15 giorni;
   4° il rimprovero solenne;
   5° la dispensa dal servizio;
   6° la retrocessione dal grado.
   585. Le punizioni per i sergenti maggiori ed i sergenti sono:
   1° il richiamo;
   2° il rimprovero;
   3° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
   4° la sala di punizione, da 1 a 15 giorni (1);
   5° il rimprovero solenne;
   0° la dispensa dal servizio;
   7°. la retrocessione dal grado;
   8° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado limitatamente ai sergenti ed ai sergenti maggiori non ammessi a carriera continuativa.
   Richiamo e rimprovero.
   586. Possono essere inflitti al sottufficiale da qualunque superiore.
   (1) Il nome del sottufficialo consegnato od alla sala deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.