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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 82 —•
   Capo IV.
   PUNIZIONI DEL GRADUATO DI TRUPPA E DEL SOLDATO
   Specie delle punizioni e loro durata.
   598. Le punizioni disciplinari vengono inflitte ai graduati di truppa ed ai soldati, seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti per gli ufficiali e sottufficiali.
   599. Le punizioni disciplinari per il graduato di truppa sono:
   1° il richiamo;
   2° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
   3° la camera di punizione semplice, da 1 a 15 giorni (1);
   4° la camera di punizione di rigore, da 1 a 7 giorni (1);
   5° il rimprovero solenne;
   6° la retrocessione dal grado;
   7° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado.
   600. Le punizioni disciplinari per il soldato sono:
   1° il richiamo;
   2° la consegna in caserma, da 1 a 15 giorni (1);
   3° la camera di punizione semplice, da 1 a 15 giorni (1);
   4° la camera di punizione di rigore, da 1 a 7 giorni (1);
   5° la retrocessione da appuntato o da soldato scelto;
   6° il passaggio alle compagnie di correzione.
   Richiamo.
   601. Qualunque superiore può infliggere il richiamo al graduato di truppa ed al soldato.
   Consegna in caserma.
   602. Qualunque superiore può infliggere la consegna in caserma al graduato di truppa ed al soldato.
   (1) Il nome del graduato di truppa consegnato od alla camera di punizione deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.