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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Art. 6. - Le autorità a cui è diretto il piego senza prendere cognizione del contenuto, ordinano immediatamente la costituzione di un giurì d'onore, composto di un presidente e di due meni Bri che esse scelgono rispettivamente fra gli ufficiali in servizio effettivo per-; pi ari t ente che da loro dipendono, superiori in grado od in anzianità ai contendenti.
   Il presidente stabilisce il giorno della riunione.
   Art. 7. - 11 giurì, presa cognizione dei documenti, ed inteso ove lo ritenga opportuno, lo parti ed i loro 'rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.
   Il verdetto può avere per risultato:
   a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;
   pj un verbale di conciliazione; c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza.
   Il giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione à contésa fri quei 'Casi, in cui i fatti-non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.
   Il giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la propria responsabilità nella vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti.
   Il giurì fìssa pure il modo e il tempo della conciliazione, sia chiamando innanzi a sé i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di. esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta della deliberazione del giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall'art. 8.
   libimi ha facoltà di pronunciare la dichiarazione di non intervènto', quSSiaoTa vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo