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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.
   Art. 8. - Nei casi a) e b) dell'articolo precedente, se una delle parti, od ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo giurì, il cui giudizio sarà inappellabile.
   Art. 9. - È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.
   Art. 11. - Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.
   Anche le vertenze fra. militari e borghesi, qualora questi vi aderiscano, potranno essere deferite ai giurì come sopra costituiti; e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.