Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (95/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (95/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   II.
   CODICU PENALE PER L'ESERCITO
   PARTE I. DEI REATI E DELLE PENE
   Disposizioni preliminari.
   1. Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.
   2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare clie non siano rèatò, saranno represse Tri con-
   ; forniità di regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione, o in j se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.
   LIBRO I.
   DISPOSIZIONI RELATIVE
   TANTO AL TEMPO DI PACE CHE AL TEMPO DI GUERRA
   TITOLO I. Disposizioni generali.
   Capo i. DELLE PENE
   4. Le pene che dai tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti: 1° morte col mezzo della fucilazione nel petto; 1° reclusione militare; i . < • ^ 3° carcere militare; ^ai \ ojjula'
   dimissione;