II.
CODICU PENALE PER L'ESERCITO
PARTE I. DEI REATI E DELLE PENE
Disposizioni preliminari.
1. Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.
2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare clie non siano rèatò, saranno represse Tri con-
; forniità di regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione, o in j se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.
LIBRO I.
DISPOSIZIONI RELATIVE
TANTO AL TEMPO DI PACE CHE AL TEMPO DI GUERRA
TITOLO I. Disposizioni generali.
Capo i. DELLE PENE
4. Le pene che dai tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti: 1° morte col mezzo della fucilazione nel petto; 1° reclusione militare; i . < • ^ 3° carcere militare; ^ai \ ojjula'
dimissione;