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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 96 —•
   rimozione dal grado; j .
   6°. sospensione dall'impiego, 1 ' ' ' \ 3 *M
   5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono: •
   1° la morte eoi mezzo della fucilazione nella schiena;
   2° lavori forzati a vita(l); !
   3° lavori forzati a tempo (1); — - 1
   4° reclusione ordinaria il^j ^ 1 o- > ° =>¦¦'•¦-
   5° degradazione militare;
   6° destituzione.
   NuIIadimeno, se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a' termini del Codice penale comune da tribunali ordinari, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell'art. 2 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito.
   6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4 e del n. 6 dell'articolo 5, sono applicabili ai soli ufficiali; quella del n. 5 del citato art. 4, ai soli sott'ufficiali
   ,e caporali.
   7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'art. 5, e la reclusione ordinaria del successivo n. 4, allorché è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso art. 5, importeranno la degradazione e tutti gli efletti determinati dal Codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate a' termini dello stesso Codice.
   8. La fucilazione nella schiena avrà luogo sem-prechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte, previa degradazione.
   Essa produrrà gli efletti , alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune.
   9. La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria, od ai lavori forzati.
   (1) Il Codice penale comune in vigore lia abrogato queste denominazioni. Epperciò per lavori forzati a vita intendasi ergastolo ; per lavori forzati a tempo intendasi reclusione ordinaria da 10 a 20 anni ; per reclusione ordinaria intendasi reclusione ordinaria da 3 a 10 anni.