Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (97/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (97/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   — 97 —•
   Il minimo è fissato ad un anno, ed i massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.
   10. La pena della reclusione militare sarà dagli ufficiali di qualunque grado scontata in una delle fortezze delio Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.
   Quando la detta pena sia inflitta per tempo non i eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.
   Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.
   12. Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti.
   Gli ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.
   13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli ufficiali, e dalla rimozione nei sott'ufficiali e caporali.
   La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:
   1° da due mesi a quattro;
   2° da quattro mesi a sei;
   3° da sei mesi a nove;
   4° da nove mesi ad un anno.
   14. La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.
   15. La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato.
   16. La sospensione è la privazione temporanea'' ¦ s dall'impiego, e produce tutti gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852. Quando è pena accessoria, produce anche la iperdita'*' totale dello stipendio ed altre competenze.
   La durata di questa pena, quando è principale non può essere minore di mesi due, nè. maggiore di anni tre, e si divide ne' gradi che seguono:
   P da due a sei mesi inclusivamente;
   2° da sei mesi a un anno;
   3° da un anno a due;
   4° da due anni a tre. ,
   17. La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:
   Manuale di regolamenti. - 4.