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1° l'incapacità assoluta di servire nell'Esercito e nell'Armata sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;
2° la perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime pei servizi antecedenti.
18. La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.
L'ufficialo destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.
19. La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate
; colla sentenza che impone la pena principale cui I vanno unite, sia militare oppure ordinario il tribunale da cui emani.
Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della, destituzione, dimissione e rimozione, allorché debbono essere applicate come pene accessorie.
20. Il passaggio da una pena grave ad una pena inferiore o viceversa, allorché trattasi di applicare le pene descritte nell'art. 4, sarà:
1° dalla pena di morte alla reclusione militare;
2° dalla reclusione militare al carcere militaré.
Per le pene contemplate nell'art. 5 il passaggio sarà invece:
1° da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;
2° dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
3° dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.
Le pene della degradazione militare, della sospensione dall'impiego, della destituzione, della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nello anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.
21. Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista dal n. 4 dell'articolo 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:
1° da tre anni a due;
2° da due anni ad uno;
3° dal minimo della reclusione militare al carcere militare.
26. Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sof-