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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 100 —•
   Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.
   37. Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:
   1° coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;
   .2° coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;
   3° coloro che concorreranno immediatamente con 1''opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.
   38. Sono complici:
   1° coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per commettere un reato;
   2° coloro che avranno procurato le armi, gli istrumènti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;
   3° coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato ed assistito gli agenti principali o i complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.
   39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.
   Saranno puniti con egual pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.
   Negli altri casi la pena de' complici sarà di-'minuita da uno sino a tre gradi secondo le circo-;: stanze.
   40. Nei reati contemplati negli articoli 92, 114, 115, 116,118,119,120,154, 269,275,291, il graduato, o se vi sono fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purché abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.
   In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.