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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   48. I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprecliè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.
   Se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.
   49. È considerato recidivo colui cbe, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari, che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.
   I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.
   60. Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana commetterà un nuovo reato sarà giudicato e punito come colpevole di più reati e come recidivo.
   52. Al minore d'anni diciotto e maggiore di sedici, la pena sarà diminuita d'uno a due gradi.
   TITOLO II.
   Disposizioni speciali.
   Capo i.
   DEL TRADIMENTO
   71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.
   72. Sarà punito colla stessa pena militare chi:
   avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'Esercito in armi, munizioni viveri o danaro;
   2° avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'Esercito, i piani dolio fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di