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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   90. Sarà punito di morte il comandante di un Esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una capitolazione separerà la sorte propria o degli ufficiali da quella del soldato.
   91. Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi
   0 di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci, salvo il disposto dell'art. 72, n. 4, quando ciò si commetta collo scopo di tradire.
   92. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.
   Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra, in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.
   Se hanno preso parte ai fatti sopra indicati più militari, non si assoggetteranno a, detta pena che
   1 soli agenti principali.
   Nondimeno gli ufficiali o militari graduati, che fossero colpevoli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.
   93. Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi disposizione od operazione militare.
   94. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.
   Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.
   95. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque