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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 106 —•
   guardie, sarà punito eoi carcere militare estensibile ad anni tre di reclusione militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.
   102. Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.
   La pena non sarà minore di mesi sei, e po'trà salire sino al massimo, se il colpevole è capo-posto o comandante.
   La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, e potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre, se il colpevole è ufficiale.
   103. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo riportata. Se il reato sopra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.
   Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno esteso secondo la gravità delle circostanze.
   JLQ4 L'ufficiale che, incaricato della scorta di un convoglio, l'abbandonerà volontariamente, sarà punito: in tempo di guerra colla pena della morte, se per tale abbandono il convoglio o parte di esso cada in potere del nemico; ove ciò non avvenga, sarà la pena diminuita da due a quattro gradi;
   Jà? in tempo di pace colla reclusione militare estensibile ad anni sette.
   105. Se l'ufficiale incaricato della scorta di un convoglio si troverà separato da tutto o parte di esso per causa di sua negligenza, sarà punito in tempo di guerra colla destituzione, ed in un tempo di pace col carcere militare non minore di mesi sei, o colla reclusione militare estensibile a due anni.
   Se ciò avvenga per sua imperizia, sarà sospeso dall'impiego.