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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 107 —•
   100 II comandante di una frazione qualunque delle forze terrestri dello Stato che non abbia eseguito l'incarico affidatogli, se l'inesecuzione fu volontaria, sarà punito in tempo di guerra colla pena di morte; in tempo di pace colla destituzione.
   Se l'incarico non fu eseguito per negligenza del comandante, la pena sarà, in tempo di guerra, della destituzione; in tempo di pace, del carcere militare o della reclusione militare estensibile a due anni.
   Se l'incarico non fu eseguito per imperizia del comandante, sarà sospeso dall'impiego.
   107. L'ufficiale incaricato di una spedizione e missione, il quale per essersi allontanato dagli ordini ricevuti l'avrà fatta andare a vuoto od avrà male eseguito l'incarico affidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensibile a tre anni, o col carcere militare o colla sospensione dall'impiego secondo le circostanze.
   108. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro
   ; dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui era diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di esser sorpreso dai rivoltosi o ribelli non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.
   Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.
   109. La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci.
   Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.
   110. Iji tempo di pace, il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.
   Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla per-