Stai consultando: 'Manuale di Regolamenti (Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)'

   

Pagina (108/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (108/731)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Progetto OCR]


[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   — 108 —•
   sona cui era diretto, sarà punito col carcere militare
   0 col minimo della reclusione militare.
   111. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di campo, ufficiali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti.
   In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'Esercito, o dell'Armata, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.
   Capo IV.
   DELLA DISOBBEDIENZA, RIVOLTA AMMUTINAMENTO ED INSUBORDINAZIONE
   112. Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un' superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa
   V\i\-v' \dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine.
   1 richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.
   113. Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.
   Se ha luogo in servizio o in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi al minimo della reclusione militare.
   La pena sarà della reclusione militare da du-anni a cinque, ove il rifiuto d'obbedienza sia come messo in tempo di guerra o in caso d'incendio, di epidemia, o d'altro pericolo.
   114. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo
   ¦ ' sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.
   Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.