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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 109 —•
   Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendano al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto d'obbedienza o d'insubordinazione.
   115. Collo stèsse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.
   116. Sono considerati in istato dì ammutinamento CW. i militari che, fuori dei casi contemplati dall'art. 114, .v^ju in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un'ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere lina rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto; e saranno'' puniti gli agenti principali còlla' reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.
   L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.
   117. Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito eoi carcere militare.
   Trattandosi d'un ufficiale, la pena sarà della reclusione militare estensibile ad anni tre.
   Incorreranno rispettivamente nelle pene di sopra stabilite i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuta notizia.
   118. Il militare, che in qualsiasi modo forzerà una consegna in presenza del nemico, sarà punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
   Se tale consegna aveva per oggetto la sicurezza dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualsiasi di essi, o d'una piazza assediata, o d'altro posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio, la pena sarà della morte, semprechè ne sia stata compromessa la sicurezza dell'esercito o