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nell'atto del commesso reato, purché sia stato dall'offensore riconosciuto.
124. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorché mancato o tentato, e le ferite o percosse o maltrattamenti qualunque, benché commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.
125. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sottufficiale o caporale.
Nondimeno se il sottufficiale o caporale è capo di posto comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.
Ove le vie di fatto contro sottufficiali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte.
Se le vie di fatto contro un superiore di qualunque grado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorché vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.
Se le vie di fatto verso il superiore non avente il grado d'ufficiale avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine, ai termini delle leggi penali comuni, la pena della reclusione militare, non potrà essere minore di anni dieci, salvo il caso previsto dall'art. 136.
j L'omicidio commesso in rissa o in forza di pro-
vocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'art. 136.
129. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offensore.
La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.
lj'agyuato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una per-