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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 112 —•
   sona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.
   130. Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minacce in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è ufficiale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sottufficiale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni.
   132. Allorché gli insulti o minacce di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in assenza della persona offesa, ma in presenza di- militari, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era ufficiale; quando invece il superiore fosse sottufficiale o caporale, si applicheranno pene disciplinari.
   133. Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minacce di un male determinato o indefinito di fare o non far un qualche atto dipendente dalle attribuzioni di lui, incorrerà nelle pene di cui all'art. 130.
   Se le minacce non saranno state accompagnate da alcuna intimazione o condizione, le dette pene saranno diminuite di un grado.
   134. Non si avrà insubordinazione:
   1° quando i fatti che abbiano prodotto omicidio, ferite o percosse siano ordinati dalla legge o comandati dall'autorità legittima;
   2° quando i fatti stessi siano stati comandati dalla ifecessità immediata di legittima difesa di se stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.
   Sono compresi nei casi di necessità immediata di legittima difesa i due seguenti:
   1° se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di nottetempo la scalata, la rottura di recinti, di mura o di porte di entrata;
   2° se abbiano avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone.
   135. L'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pe' reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.