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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   136. Nei reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa luogo a diminuzione di pena, a meno die costituisca uno dei reati previsti dagli articoli 168, 175 e 178 del presente Codice, nei quali casi la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.
   Capo V.
   DELLA DISERZIONE
   137. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.
   138. L'assenza dal corpo cui appartiene per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sottufficiale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza.
   In caso di provvisorio accantonamento o di marcia per la ripristinazione o conservazione dell'ordine sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore qualora non abbia risposto ad una chiamata.
   In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.
   Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che sia evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.
   139. Il sottufficiale, caporale o soldato che dovendo recarsi a] suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.
   140. La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.
   141. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni;
   1° nel caso di recidiva nello stesso reato di diserzione;
   2° se il disertore era di servizio armato, o tro-vavasi detenuto per punizione disciplinare;