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3° se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura di una fortezza o di uno stabilimento militare.
142. La stessa pena sarà d'anni tre estensibile a sette:
1° nel caso di due o più recidive nello stesso reato ~di diserzione;
2° se il disertore era di sentinella o capo di posto;
3° se avrà asportato armi da fuoco o condotto via un cavallo.
145. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.
Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime, da cinque anni a quindici.
146. In tempo di pace l'ufficiale cbe verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militare, al quale appartiene o presso cui è comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla sua assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.
147. L'assenza di un ufficiale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pieno diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.
148. L'ufficiale cbe, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto stabilimento od ufficio militare, al quale appartiene, o presso cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra secondo il caso.
150. Se l'ufficiale si rende disertore essendo di servìzio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella