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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 115 —•
   destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici.
   154. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo, coll'aumento di un grado in tempo di pace, e coll'aumento di due gradi in tempo di guerra, purché però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.
   Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici; in tempo di guerra colla pena di morte, previa la degradazione.
   155. Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che avrà concorso in qualsiasi modo ad una diserzione, sarà sottoposta alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.
   Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo aumento di pena, purché il concorso di quelle circostanze si fosse da lui preveduto o potuto prevedere.
   156. Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati danari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.
   Se poi una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.
   159. Se prima che fosse compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena di diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.