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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   160. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.
   Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.
   Capo VI.
   DELLA SUBORNAZIONE
   163. Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà istigato o tentato di indurre i militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.
   164. Il subornatore sarà considerato e punito come' reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.
   Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 34, 37 e 39.
   Qualora la subornazione non seguita da effetto, avrà avuto per oggetto il reato di diserzione, sarà applicata al colpevole la pena della diserzione, diminuita secondo le circostanze da uno a tre gradi.
   Capo VII.
   DELL'ABUSO D'AUTORITÀ
   168. Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.
   Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 258, 259, 260, 261, saranno ri-