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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 117 —•
   spettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.
   Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.
   Capo Vili.
   DEGLI ATTI DI VIOLENZA COMMESSI IN OCCASIONE D'ALLOGGIO MILITARE O NELLA
   ESECUZIONE DI UN ORDINE O DI UNA
   CONSEGNA.
   169. Il militare, cbe costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati.
   170. Il militare cbe, nell'esecuzione di un ordine, o di una consegna, commetterà senza autorizzazione o necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto che importino i reati contemplati negli articoli 257, 258, 259, 260, 261, e 266 del presente Codice, incorrerà nelle pene in detti articoli stabilite.
   Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione si potrà discendere a punizioni disciplinari.
   171. Il militare che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità, farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall'art. 258 ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli articoli 259, e 260, o se il suo fatto sarà stato causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.
   Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.
   Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando.