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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 118 —•
   Capo IX.
   DELLE FERITE E PERCOSSE TRA MILITARI
   172. Le ferite e percosse in rissa tra militari di grado uguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte col coltello, con arma da fuoco o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.
   173. Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.
   Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.
   Allo stesso modo si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra cinque giorni, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia.
   Capo X.
   DELLA MUTILAZIONE VOLONTARIA
   174. Il sottufficiale, caporale o soldato che per j - mutilazione volontaria o per indisposizione mali-i ziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di ljproseguire nel militare servizio, sarà punito colla preclusione ordinaria da tre a cinque anni.
   In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.