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Capo IX.
DELLE FERITE E PERCOSSE TRA MILITARI
172. Le ferite e percosse in rissa tra militari di grado uguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte col coltello, con arma da fuoco o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.
173. Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.
Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.
Allo stesso modo si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra cinque giorni, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia.
Capo X.
DELLA MUTILAZIONE VOLONTARIA
174. Il sottufficiale, caporale o soldato che per j - mutilazione volontaria o per indisposizione mali-i ziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di ljproseguire nel militare servizio, sarà punito colla preclusione ordinaria da tre a cinque anni.
In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.