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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 119 —•
   Capo XI.
   DEI REATI DI CALUNNIA E DI DIFFAMAZIONE
   175. È reo di calunnia il militare, che, a disegno di nuocere 'ad altro militaVe, porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei tribunali militari, di cui sappia essere questi
   I innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo ; idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita , dalle leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.
   176. Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.
   La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.
   178. Sarà reo» di .dÀS&liiazione il militare che con discorsi tenui! Tri luoghi jniBbTìci od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potreb-, bero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà , punito col carcere militare estensibile ad anni due di j reclusione militare.
   ' Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi o coi modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.
   Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva proferita in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest'articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.
   Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato d'insubordinazione previsto dagli articoli 130, 131 e 132, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.