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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 120 —•
   Capo XII.
   DEL FALSO
   179. Il militare clie scientemente falsificherà in qualunque modo che possa 'recare danno al servizio od all'amministrazione. militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od. altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti ^àl 'militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agli individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.
   La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, ed avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di quest'articolo.
   182. Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio solito ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 179 e 180, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.
   185. Il militare che con fine colpevole avrà tolto, cancellato o fatto sparire i marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale militare, sarà punito col carcere militare, ed anche con la reclusione militare estensibile a due anni.
   Se il colpevole era responsabile di tali oggetti, la pena sarà della reclusione militare da anni due a cinque.
   186. Sarà punito col carcere militare, e secondo le circostanze colle pene stabilite nell'art. 184, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno' dell'amministrazione, corpi od individui militari.