187. Il militare che formerà falsi congedi tem-porari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.
Capo XIII.
DELLA PREVARICAZIONE E DELL'INFEDELTÀ
188. Il militare che investito di funzioni animi £ nistrative avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito chele rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, sempre quando gli enunciati oggetti siano al [medesimo affittati per ragione Selle sue funzioni, e Ssiano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi ,:concorra il danno dell'amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo, se il danno summen-tovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà infli^a la pena della reclusione, ordinaria, la quale non potrà' inai tìHSerev minore di anni cinque se il danno eccede le lire ciii-j quecejiifl.
Le stesse disposizioni saranno applicate al militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari.
** 192. Il militare che, investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone Ipren-da. un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione militare dei quali abbia avuto, al tempo ili cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare.