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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Capo XIV. DELLA CORRUZIONE
   200. Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate 'promesse per fare un a,tto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se ufficiale, e col carcere militare se sott'ufficiale o caporale.
   204. I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.
   Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.
   205. Se la corruzione sia solo stata tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari autori di questo tentativo saranno puniti col carcere militare.
   206. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nò il loro volore; ma, ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.
   DELLA VENDITA, PEGNO OD ALIENAZIONE QUALUNQUE DI EFFETTI MILITARI
   i 212. Il sottufficiale, caporale o soldato che avrà [ venduto, fatto vendere, dato in. pegno, donato, i permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena
   La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti. Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.
   Capo XVI.
   a mesi sei.