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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   213. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sottufficiale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienati oggetti di armamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.
   Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.
   Capo XVII.
   DEI FURTI, DELLE TRUFFE ED APPROPRIAZIONI INDEBITE
   214. Il furto commesso da militari a pregiudizio i di altri militari in caserma o in qualunque altro
   luogo ove abbiano stanza, benché momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi Iquattro o col minimo della reclusione militare.
   216. Se il valore della cosa rubata è maggiore i delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento, sarà inflitta la Reclusione militare da due anni a cinque.
   216. Il furto ovunque commesso dal soldato verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.
   217. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'art. 214, o negli arsenali, o in qualunque officina o magazzino destinati anche momentaneamente ad usi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
   Ove il valore della cosa rubata sia maggiore delle lire cinquanta e non ecceda le lire cinquecento, si applicherà la detta pena da tre anni a sette.
   Se il valore della cosa rubata ecceda le lire cinquecento, o il furto sia stato commosso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.