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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   219. I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pene che non li escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.
   •» 220. I reati di truffa, abuso di confidenza ed appropriazione indebita commessi da un militare ; a danno di altro militare saranno puniti nel modo i seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è reato I di falso o di prevaricazione:
   1° Col carcere militare, se il danno non eccede le lirè~<5inquanta;
   2° Colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento;
   3° colla reclusione militare non minoro di cinque anni estensibile a dieci, qualora il danno ecceda le lire cinquecento.
   223. Il militare che, previa intelligenza cogli autori dei reati previsti negli articoli precedenti, ricetterà danaro od altre cose rubate o truffate, oppure le comprerà o s'intrometterà per farle vendere, sarà punito come complice negli stessi reati.
   Se non vi fu previa intelligen7a, la pena sarà del carcere estensibile alla reclusione militare.
   224. I militari cbe in caserma, o in altri luoghi di loro stanza, bencbè momentanea, abbiano trovato danaro od altri oggetti smarriti, e non ne abbiano fatto entro le ventiquattro ore la consegna ai propri superiori, saranno puniti col carcere militare.
   225. I furti contemplati dall'art. 214 le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, senza formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.
   In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei darmi.
   226. Nella stessa guisa si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.