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Capo XVIII.
DELL'INCENDIO E DEL DETERIORAMENTO DI OGGETTI MILITARI
229. Il militare che volontariamente avrà, ahhrn-ciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali o amministrativi, giudiziari, dell'autorità militare, incorrerà_neijj^iaiai_
530. La stessa pena sarà applicata al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi,
1 munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserma, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.
Capo XIX.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSISE MILITARI ED ONORIFICENZE
233. Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.
234. Il militare che accetterà funzioni, pensioni jod onorificenze da potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se ufficiale, ed in quella della rimozione dal ;grado se è sottufficiale o caporale, oltre le pene
stabilite dal diritto comune.