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LIBRO II.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA
Capo i.
DELLO STATO DI GUERRA E SUOI EFFETTI
243. Lo stato di guerra e la cessazione di esso '/saranno dichiarati con decreto reale.
244. Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite eoll'ac-! cennato decreto reale.
245. L'applicazione delle stesse leggi potrà con , decreto reale essere estesa ad una riunione di truppe ; accampate, accantonate o distaccate per formare un
campo.
24S. TV armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani Reale decreto in contrario.
Capo II.
DELL'INCENDIO, DEVASTAZIONE, OMICIDIO, FERITE E PERCOSSE, E DEI REATI CONTRO LE PUBBLICHE AUTORITÀ
252. Colui che senza un ordine superiore o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorché in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifìcio, sarà punito di _morte. previ ajadegimlazioiie; nondimeno se la casa od edifìzio non saranno abitati, o il danno non eccederà le lire cinquecento, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.
Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tonde, baracche, magazzini e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca.