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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   1 254. L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.
   L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa la degradazione. ---—
   j 'Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infanticidio, di venefìzio, o quando l'oini-I oidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una ', brutale malvagità, o è commesso per altrui mandato i sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori e complici degli stessi reati.
   255. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.
   259. Le ferite e le percosse volontarie, cbe portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un \ occhio o di un qualche membro, l'incapacità al mili-' tare servizio, od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a venti anni.
   Quando per' (l1tctfo'iTr''dettc ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci.
   266. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.
   268. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiasi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, o d'un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.
   269. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.
   Se la ribellione sarà commessa in riunione di dieci o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.