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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 129 —•
   Capo IV.
   DELLA GRASSAZIONE, DELLA RAPINA, DEL
   SACCHEGGIO, DELLE IMPOSIZIONI O PRESTAZIONI ARBITRARIE, DELLA BUSCA, DEL
   FURTO, DELLE TRUFFE 0 FRODI
   274. Il colpevole di grassazione, o di rapina di s danari o di effetti sarà punito colla pena di morte
   previa degradazione.
   Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce della vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.
   275. Il saccheggio è proibito; il militare che lo 0/ ' avrà ordinato, o che senz'ordine se ne sarà reso colpevole, sarà punito colla morte.
   276. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.
   277. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizione di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.
   Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.
   Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito con le pene stabdite per il saccheggio. O
   278. Il colpevole di busca sarà punito col car- 1 cere militare o sottoposto a quelle altre pene cEe
   I fossero stabilite con bandi particolari.
   L'ufficiale che, potendolo, non l'avrà impedita, Rincorrerà nella pena del carcere militare accompagnata dalla dimissione.
   Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione.
   Manuale di regolamenti. — 5.